Condizioni generali della locazione

1 – ACCORDO

Con la stipula del contratto il Locatario/Conduttore conviene di prendere a noleggio l’unità e di pagare, secondo le modalità stabilite nel contratto stesso, il canone, la cauzione e qualsiasi altra spesa concordata entro e non oltre le date specificate nel contratto.

2 – DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DELL’UNITA’

Il Locatore garantisce che l’unità alla consegna avrà le caratteristiche e le dotazioni di cui alla scheda tecnica allegata al contratto che è da considerarsi parte integrante dello stesso.

3 – MANCATI PAGAMENTI

a) In caso di mancato pagamento dell’acconto nei modi e nei termini convenuti, il contratto dovrà ritenersi risolto, con il conseguente diritto per il Locatore di reclamare i danni subiti.
b) Il mancato pagamento del saldo del canone e/o versamento del deposito cauzionale nei modi e nei termini convenzionati, legittimerà il Locatore ad invocare la risoluzione di diritto del contratto, con il semplice invio al Conduttore di comunicazione scritta contenente la contestazione dell’inadempienza e la dichiarazione di volersi avvalere della summenzionata facoltà. In tal caso il Locatore potrà trattenere tutti i pagamenti ricevuti con diritto all’ulteriore risarcimento dei danni.

4 – CONSEGNA

Il Locatore si impegna ad usare tutta la dovuta diligenza per consegnare l’imbarcazione al Conduttore nel porto e nel giorno prestabilito in condizioni di navigabilità, integralmente armata, pulita, in buone condizioni nella sua interezza, munita di adeguate attrezzature, forniture, pertinenze ed accessori, nonché dei documenti e delle dotazioni di sicurezza prescritti per legge.
Nel caso in cui il Conduttore desiderasse prendere in consegna o riconsegnare l’imbarcazione in un porto diverso da quello convenuto, il Locatore potrà acconsentire al trasferimento dell’imbarcazione medesima, pur restando inteso che la decorrenza del noleggio avrà inizio e fine nel porto e nei tempi indicati nel contratto, il costo del trasferimento andrà concordato preventivamente ed indicato nel contratto stesso.

5 – RITARDO NELLA CONSEGNA

1. Qualora il Locatore, per qualsiasi motivo non dipendente da causa di forza maggiore, non sia in grado di mettere a disposizione del Conduttore l’unità nel porto e nei tempi prestabiliti, avrà la possibilità, con preavviso scritto, di consegnarne un’altra di analoghe caratteristiche entro 24 (ventiquattro) ore, con obbligo di rimborsare al Conduttore la relativa quota giornaliera di locazione non goduta.
2. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il periodo suddetto, il Conduttore avrà la facoltà:

a. di recedere dal presente contratto, purché ne dia comunicazione al Locatore per iscritto entro le 24 ore successive; in tal caso il Locatore dovrà immediatamente restituire le somme già corrispostegli dal Conduttore, oltre gli interessi maturati, e risponderà degli eventuali danni;

b. confermare la locazione; in tal caso il canone decorrerà dal momento della effettiva presa in consegna dell’unità, ferma restando la scadenza del contratto salvo patto contrario.

3. Il Locatore, in caso di risoluzione del contratto, non sarà tenuto al risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna se questo è dovuto a cause di forza maggiore, ma dovrà unicamente restituire le somme anticipate dal Conduttore, senza interessi.

6 – INVENTARIO DI BORDO

Il Locatore (o un suo rappresentante) e il Conduttore (o il Comandante), prima della consegna e della riconsegna dell’unità dovranno redigere in contraddittorio un verbale relativo all’inventario di bordo ed ai generi di consumo esistenti a bordo. L’unità verrà consegnata con il pieno di combustibile e dovrà essere riconsegnata con il pieno di combustibile. Eventuali mancanze e/o rotture, riscontrate al momento della riconsegna, dovranno essere reintegrate a cura del Conduttore.

7 – MODI E LIMITI DI UTILIZZAZIONE DELL’UNITA’ – DIVIETI

Il Conduttore è tenuto ad usare l’unità con particolare diligenza, secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione ed utilizzando la stessa esclusivamente ai fini del diporto, tra porti ed approdi sicuri e buoni, ove la stessa possa entrare, permanere ed uscire in completa sicurezza (sempre galleggiante), entro i limiti dell’area di crociera evidenziati in precedenza. Tale area non potrà in nessun caso comprendere nazioni coinvolte in conflitti bellici, operazioni militari, rivoluzioni e moti civili.

In particolare il Conduttore non potrà effettuare il trasporto di passeggeri e merci, né effettuare alcun tipo di commercio, non potrà tenere a bordo sostanze stupefacenti (neanche per uso personale), armi o altri oggetti e documenti il cui possesso e/o detenzione non siamo consentiti dai paesi in cui l’unità verrà a trovarsi.
Il Conduttore, inoltre, dovrà rispettare il numero minimo di persone presenti a bordo e non potrà lasciare l’ormeggio quando la navigazione sia vietata dalla competente Autorità e/o quando le condizioni meteomarine e/o lo stato dell’unità siano tali da compromettere la sicurezza delle persone presenti a bordo e/o dell’unità stessa.
L’unità, senza previa autorizzazione scritta del Locatario, non potrà essere utilizzata in regate o altre manifestazioni agonistiche, né impegnata in sport acquatici pericolosi, che a insindacabile giudizio del Comandante possano compromettere la sicurezza e l’integrità dell’unità.
Il Conduttore ed i suoi ospiti non potranno tenere alcun animale a bordo, salvo specifico consenso.

8 – DOCUMENTI PERSONALI

Il Conduttore si impegna affinché sia lui che tutti i suoi ospiti all’inizio della locazione siano provvisti di passaporto o documenti e visti necessari.

9 – RESPONSABILITA’ PER I MINORI

In caso di presenza a bordo di minori, il Conduttore sarà completamente responsabile della loro sicurezza e della loro condotta.

10 – SALUTE DEL CONDUTTORE E DEI SUOI OSPITI

L’unità, per la sua natura e struttura, potrebbe essere inappropriata per le persone portatrici di determinati handicap fisici o che siano sotto cure mediche.
Con la firma del presente contratto il Conduttore garantisce la buona salute sua, dei suoi ospiti e del Comandante, prima dell’imbarco.
Il Conduttore e i suoi ospiti si impegnano ad ottenere tutti i visti e le vaccinazioni necessarie per i Paesi in cui farà approdo l’unità.

11 – RICONSEGNA

Al termine del noleggio l’unità dovrà essere riconsegnata dal Conduttore al Locatore nel porto e nei tempi prestabiliti, nelle medesime condizioni d’uso, nelle quali la stessa è stata consegnata all’inizio del contratto, ad eccezione del normale deterioramento risultante dall’uso ordinario, libera da ogni vincolo e gravame dipendenti da obbligazioni assunte dal Conduttore.
In caso di danni all’arredamento, alle attrezzature e corredo di bordo, il Conduttore si impegna a risarcire, prima del suo sbarco, il Locatore del danno arrecato, in base al prezzo corrente di mercato ove non sia possibile procedere tempestivamente alle riparazioni e/o sostituzioni. Nel caso in cui si rendano necessarie riparazioni a spese del Conduttore, questi dovrà effettuarle prima della riconsegna o comunque dovrà indennizzare il Locatore per il tempo, necessario all’esecuzione delle stesse, che risultasse eccedente la durata del contratto di locazione.
Il Conduttore potrà riconsegnare l’unità nel porto prestabilito e sbarcare prima della fine del periodo di noleggio, tuttavia tale anticipata riconsegna non darà diritto al Conduttore a pretendere alcun rimborso del prezzo di locazione.

12 – RITARDO NELLA RICONSEGNA

Se per fatto del Conduttore la riconsegna dell’unità non dovesse avvenire secondo le modalità ed i termini prestabiliti, al Locatore è dovuto, per il periodo eccedente la durata del contratto, un corrispettivo in misura doppia rispetto alla rata di canone giornaliera per ogni giorno (o frazione superiore a 2 ore) fino a quando la riconsegna sarà effettuata. Qualora il ritardo dovesse superare le 24 ore, il Conduttore sarà tenuto inoltre ad indennizzare il Locatore per i maggiori danni subiti a seguito della mancata disponibilità dell’unità e/o per la risoluzione di un successivo contratto e/o per la ritardata consegna dell’unità ad altro utilizzatore.
Qualora il Conduttore decidesse di interrompere o terminare la crociera in un porto diverso da quello indicato nel presente contratto, il tempo necessario per riportare l’unità nel porto di riconsegna stesso, che dovesse eccedere il periodo di locazione, verrà considerato alla stessa stregua del ritardo. Sono a carico del Conduttore anche le spese di trasporto o di trasferimento dell’unità nel porto di riconsegna.

13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Prima dell’inizio della locazione, qualora il Conduttore (per motivi indipendenti dalla sua volontà) non sia in grado di adempiere il presente contratto, dovrà inviare immediatamente comunicazione scritta al Locatore. In tal caso quest’ultimo avrà la facoltà di trattenere tutti i pagamenti ricevuti, senza diritto al risarcimento dei danni. Nel caso in cui il Locatario sia in grado di stipulare un nuovo contratto di utilizzazione dell’unità per il medesimo periodo, lo stesso sarà tenuto a restituire al Conduttore l’importo dei pagamenti ricevuti, deducendo l’eventuale minor somma lucrata (qualora le condizioni del nuovo contratto siano meno favorevoli rispetto al presente) e tutte le spese (inclusi i compensi di mediazione) sostenute per la conclusione sia del presente contratto che per l’eventuale nuovo contratto.

14 – SOSPENSIONE DEL CANONE, IMPEDIMENTO TEMPORANEO E PERDITA DELL’UNITA’

Qualora successivamente la consegna al Conduttore e per fatto non imputabile al medesimo l’unità subisca un’avaria all’apparato motore o qualsiasi altro impedimento che ne pregiudichi la sua ragionevole utilizzazione, troverà applicazione la seguente regolamentazione:

a) se il periodo di interruzione dovesse essere superiore alle 24 ore consecutive, il canone sarà sospeso dal momento in cui si sarà verificata l’interruzione fino al momento in cui l’unità potrà riprendere il servizio; i consumi per combustibili, olio lubrificante e acqua relativi al periodo di interruzione saranno a carico del Locatore e saranno contabilizzati ai prezzi dell’ultimo rifornimento; resta comunque ferma la scadenza del contratto, salvo patto contrario;

b) se l’interruzione dovesse invece superare le 48 ore consecutive, se in acque italiane, o 72 ore, se in acque estere, o l’unità andasse perduta, il Conduttore potrà chiedere la risoluzione del presente contratto dandone immediata comunicazione scritta al Locatore ed avrà diritto alla restituzione della rata di canone non goduta. In tali circostanze la riconsegna dell’unità si intenderà avvenuta nel luogo ove si è verificata l’avaria laddove l’unità è andata perduta; il Conduttore avrà pure diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per se ed i suoi ospiti e il Comandante necessarie per raggiungere il porto previsto per la riconsegna o il luogo di abituale residenza, qualora quest’ultimo risultasse più vicino rispetto al primo.

Ogni qualvolta si verifichi un’avaria che comporti l’inutilizzazione dell’unità per oltre 24 ore il Conduttore sarà tenuto a redigere un verbale dell’accaduto.

15 – MALTEMPO

Il Locatore non assume alcuna responsabilità per ritardi nella partenza o interruzioni della crociera dovuti ad avversità metereologiche o a contrarie disposizioni dell’Autorità marittima. In tali casi il contratto decorrerà ugualmente anche se l’imbarcazione per più giorni non potrà prendere il mare.

16 – MANUTENZIONE

Il Locatore sarà tenuto a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l’uso normale dell’unità secondo l’impiego convenuto, nonché a quelle derivanti da vizi occulti inerenti all’unità e alle sue parti.
Il Conduttore invece è obbligato alla manutenzione ordinaria (cambio dell’olio, cura del motore, delle batterie, dei winches, delle vele, ecc.) al fine di conservare l’unità nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità nelle quali è stata presa in consegna.
Nel caso di riparazioni urgenti ed improrogabili, il Conduttore potrà eseguirle direttamente, salvo rimborso qualora le stesse siano di spettanza del Locatore, purché sia da quest’ultimo autorizzato per iscritto.

17 – SPESE CORRENTI

Il Conduttore sarà tenuto a sostenere le spese relative all’uso ed ai consumi dell’unità per il periodo di locazione, ed in particolare: combustibile, olio lubrificante, acqua, elettricità, spese e diritti portuali, di ancoraggio e di ormeggio, tasse doganali e locali, pilotaggi, costi conseguenti all’utilizzo delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo.
Qualora non fosse possibile accertare le spese relativo all’utilizzo delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo, al termine della locazione, le stesse dovranno essere corrisposte in base alla valutazione stimata dal Locatore e quindi essere documentate nel più breve tempo possibile.

18 – COMANDO DELL’UNITA’

La scelta del comandante è subordinata al gradimento del Locatore. Quest’ultimo o un suo rappresentante avranno il diritto di richiedere al Comandante designato l’abilitazione al comando dell’unità. Se le conoscenze e le capacità del patentato non fossero ritenute sufficienti per il tipo di unità locata, per la sicurezza della stessa e delle persone, il Locatore o un suo rappresentante potranno chiedere al Conduttore di provvedere alla sostituzione.
In caso di contestazione il giudizio insindacabile è rimesso ad uno dei membri della Commissione di esami costituita ai sensi dell’art. 4 del D.M. 4 marzo 1977 presso l’Ufficio Marittimo competente per territorio rispetto al porto di consegna dell’unità.
Il Comandante, qualora dovesse risultare essere persona diversa dal Conduttore, dovrà anch’egli sottoscrivere il presente contratto.
Il Comandante si assumerà tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, oltre quelli che la legge gli impone.

19 – OBBLIGHI DEL COMANDANTE

Il Comandante dovrà in particolare prestare ascolto all’Autorità Marittima quando vieti la navigazione per qualsiasi motivo (maltempo, pericolosità dell’area, ecc.). Qualora le condizioni meteomarine presentino elementi con intensità superiore a forza 5 (cinque) della scala Beaufort, il Comandante non dovrà uscire dal porto o se in navigazione dovrà fare approdo nel più vicino porto o punto di ancoraggio sicuro.
Nel caso di ancoraggio dell’imbarcazione in prossimità della costa, il Comandante dovrà assicurarsi che l’unità non venga mai lasciata senza alcun controllo, adeguato alla situazione ed al luogo.
Il Comandante ha l’obbligo di riportare sul giornale di bordo gli arrivi e le partenze dai porti, le condizioni atmosferiche, le ore di moto effettuate giornalmente con l’ausilio del motore.
Il Comandante, il Conduttore e i suoi ospiti, si impegnano a rispettare tutte le leggi del paese in cui verrà a trovarsi l’unità, ivi comprese le normative relative alle dichiarazioni doganali, le disposizioni delle Autorità Portuali/Doganali e le normative vigenti in materia di pesca (anche subacquea).
Qualora il contratto di locazione avesse una durata superiore a 10 giorni, il Comandante dovrà comunicare (via telefono, fax, telex o telegramma) ogni 7 giorni la posizione dell’unità al Locatore o ad un suo rappresentante.
Il Comandante dovrà altresì comunicare immediatamente (tramite i suddetti mezzi) al Locatore o ad un suo rappresentante eventuali incidenti, avarie, danni e anomalie che si siano verificati a bordo dell’unità. Resta inteso che il conteggio delle ore (come 14) inizi al momento della ricezione di una comunicazione scritta.

20 – ASSICURAZIONE

Il Locatore espressamente si obbliga ad assicurare e a tenere assicurata a propria cura e spese l’unità per tutta la durata della locazione contro i rischi ordinari della navigazione, ivi compresi l’avaria particolare, ricorso terzi 4/4 in modo che il Conduttore sia esente da ogni responsabilità per qualsiasi avaria o danno all’unità o a terzi. Provvederà altresì ad accendere, presso primaria Compagnia, separata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell’unità, nonché a copertura dei rischi per i terzi trasportati.
Copie di tutte le polizze devono essere fornite al Conduttore per consultazione prima dell’imbarco. Qualora il Conduttore non ritenesse sufficienti i massimali di responsabilità civile dovrà darne comunicazione scritta al Locatore, il quale sarà tenuto ad estendere la copertura fino ai limiti richiesti, ma le spese relative saranno in questo caso a carico del Conduttore. Sono in ogni caso a carico di quest’ultimo l’inadeguatezza dei valori assicurati, la franchigia ed i danni non indennizzabili dall’Assicuratore per fatto o colpa del Conduttore stesso e/o dei suoi ospiti e/o del Comandante.

21 – DIRITTI E BROKERAGE

Gli eventuali diritti di mediazione per la conclusione del presente contratto sono a carico del Locatore. Se il presente contratto non venisse rispettato da una delle parti o venisse concordemente annullato, qualunque ne sia la ragione, la provvigione eventualmente riscossa dal Broker non verrà in alcun caso restituita.

22 – FORZA MAGGIORE

Ai fini del presente contratto per “Forza Maggiore” si intenderà in via esemplificativa e non tassativa qualsiasi causa attribuibile ad atti, fatti, eventi, omissioni, incidenti o Atti di Dio fuori dal ragionevole controllo del Locatore o del Conduttore (compreso, ma non limitato a, scioperi, serrate o altre dispute aziendali, agitazioni popolari, rivolte, invasioni, guerra, incendio, esplosione, sabotaggio, pirateria, tempesta, collisione, incaglio o altri accidenti in mare)

23 – SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Conduttore si impegna a non sub-locare o cedere ad altri l’unità ad alcun titolo.

24 – COMPENSI PER ASSISTENZA, SALVATAGGIO E RECUPERO

Il compenso per operazioni di recupero, rimorchio, salvataggio e qualsiasi assistenza e soccorso prestati volontariamente dall’unità durante il presente contratto (al netto delle quote spettanti al Comandante, delle quote di locazione non godute dal Conduttore, dei danni subiti dall’unità, di tutte le spese sostenute dal Locatore e dal Conduttore – ivi comprese quelle legali, di materiali e combustibili consumati – durante le operazioni di soccorso), sarà suddiviso in parti uguali tra il Locatore e il Conduttore.
Tutte le azioni intraprese e le misure adottate dal Locatario per conseguire il compenso di assistenza o salvataggio saranno vincolanti per il Conduttore e il Comandante.

25 – RICHIESTA DI RIMORCHIO/ASSISTENZA

Il Conduttore e/o il Comandante saranno direttamente responsabili per le obbligazioni derivanti dalle operazioni di rimorchio/assistenza richieste ad altre unità, fatta eccezione per i casi di reale pericolo per le persone presenti a bordo e per l’integrità dell’unità che comunque non siano conseguenti a fatti e/o omissioni del Conduttore e/o del Comandante.

26 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le eventuali spese di registrazione e qualsiasi altre inerenti e conseguenti al contratto saranno a carico del Conduttore.
Qualora il contratto venga stipulato per il tramite di pubblico mediatore o sia firmato solo dallo stesso, la spesa di registrazione in caso d’uso sarà a carico della parte che l’avrà resa necessaria.

27 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente stabilito e previsto nel contratto, si fa espresso richiamo alle norme legislative italiane vigenti in materia. Nel caso di incertezza circa l’interpretazione logico/letterale del presente contratto e/o di discrepanza tra il testo redatto in lingua italiana e la relativa traduzione in altra lingua, dovrà ritenersi prevalente l’interpretazione del testo in lingua italiana.

28 – ARBITRATO

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico o di un collegio di tre arbitri, che decideranno in via irrituale secondo diritto.
Qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo sulla nomina dell’arbitro unico o del terzo arbitro, in caso di collegio arbitrale, provvederà a ciò il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.
Le parti si impegnano a dar pronta e puntuale esecuzione alla decisione arbitrale che fin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

29 – LIMITAZIONI NELL’UTILIZZO DELL’IMBARCAZIONE

L’imbarcazione dispone di dotazioni di sicurezza per navigazione sino a 50 miglia dalla costa. Si ricorda pertanto che superata tale distanza sarà unicamente responsabile il Conduttore per ogni tipo di conseguenze derivanti dal mancato rispetto del presente limite.

30 – ATTIVITA’ SECONDARIE

Il locatore non dovrà ritenersi in alcun modo responsabile per eventuali danni o infortuni subiti nell’esercizio di tutte le attività correlate alla locazione (nuoto, snorkeling, tuffi, arrampicata, regata, etc.)
Tutte le attrezzature di bordo sono fornite in buono stato, funzionanti e verificate periodicamente, il locatore non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o infortuni causati dal cattivo o improprio utilizzo.

31 – CONDIZIONI PARTICOLARI

Ogni o condizione particolare, che non rientra nei casi precedenti, andrà concordata tra locatore e locatario e dovrà essere posta per iscritto e allegata al contratto.

VelAvventura

+39 333.34.95.823 info@velavventura.com

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